Servizi
Addizionale IRPEF
L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due aliquote distinte. La prima delle due componenti è relativa all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all’Irpef. La seconda è relativa all’aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e in grado di rappresentare un’aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef.
L’aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un limite massimo dello 0,8%. L’Irpef è pagata da tutti i contribuenti, fatta eccezione per quelli che sono già soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, a quelli che possiedono solo redditi esenti Irpef (o redditi soggetti a tassazione separata) e contribuenti che possiedono un reddito imponibile Irpef inferiore alle soglie minime contemplate.
Riferimenti Normativi:
Regolamento imposta Comunale Pubblicità e Affissione
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Canone Unico Patrimoniale
La Tassa, a seconda della tipologia di occupazione posta in essere dal contribuente, si divide in Permanente e Temporanea. La prima si verifica, se la durata dell'occupazione, è almeno pari ad un anno, avendo riguardo per la determinazione del periodo di occupazione al n° effettivo di giorni concessi nell'atto autorizzativo (questi ultimi dovranno essere almeno 365), e non alla scadenza di tale documento. La seconda quando la durata dell'occupazione è inferiore all'anno.
Modulistica:
Istanza occupazione temporanea
Istanza occupazione permanente
Riferimenti Normativi:
Modifica Regolamento Tosap D.C.C. 13-2010
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Celebrazione matrimonio civile presso il Municipio o gli Uffici Separati di Stato Civile
Il Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 114 del codice civile. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, celebra i matrimoni civili. Egli può delegare le relative funzioni a dipendenti comunali a tempo indeterminato abilitati o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed appositamente delegati dal Sindaco.
Con questo regolamento i matrimoni civili vengono celebrati esclusivamente nella Casa Comunale e, più precisamente, nell’ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
E' possibile far richiesta per tutti i giorni della settimana dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e inoltre anche il Martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi, su richiesta degli interessati, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione Comunale.
Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti feste: tutte le Domeniche; 1° e 6 Gennaio; la Domenica di Pasqua ed il giorno successivo; il 25 Aprile; il 1° Maggio; il 2 Giugno; il 15 Agosto; il 1° Novembre; l’8, il 25 e 26 Dicembre.
La celebrazione del matrimonio, nel giorno di sabato e negli orari differenti dallo schema su indicato, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione Comunale e previo pagamento dell’importo delle tariffe qui di seguito elencate:
Il Sabato mattina (dalle ore 09.00 alle ore 12.00) : € 50,00
Il Sabato pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) : € 100,00
Le predette tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.
Nella determinazione delle tariffe sono da considerarsi ricompresi a titolo di rimborso forfetario: il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, allestimenti, ecc,).
La richiesta relativa alla scelta della data, degli spazi e degli orari, deve essere inoltrata compilando l’apposito modulo (allegato “A” al presente Regolamento), all’Ufficio di Stato Civile del Comune, almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento presso la Tesoreria Comunale , dell’eventuale tariffa dovuta.
Cittadinanza italiana per adozione
ADOZIONE
Le adozioni sono normalmente trascritte d'ufficio su trasmissione del Tribunale di competenza.
Nessun costo
Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio civile
MATRIMONIO CIVILE
Dichiarazione degli sposi (e' stato predisposto un apposito modulo). L'ufficio procederà ad acquisire i documenti necessari.
Come richiedere le pubblicazioni per matrimonio religioso
Dichiarazione degli sposi (e' stato predisposto un apposito modulo). L'ufficio procederà ad acquisire i documenti necessari.
Occorre presentare la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco della Chiesa, in Bari,di appartenenza di uno dei due nubendi.
Decorsi undici giorni dall’affissione delle pubblicazioni, viene rilasciato nulla osta per la Chiesa (in caso di smarrimento del nulla osta e' necessaria la dichiarazione del Parroco che attesta lo smarrimento e chiede il rilascio del duplicato).
Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di altra nazionalità occorre un suo documento di identità, nonché il nulla-osta rilasciato dal Consolato di appartenenza con sede in Italia.
Copie conformi all'originale
L'autenticazione di documenti è possibile per:
- copie conformi all'originale
- fotografie esclusivamente per il rilascio di documenti personali.
Decesso e Servizi Cimiteriali
Per le denunce di decesso che obbligatoriamente devono essere effettuate entro le ore 08,00 del giorno successivo a quello festivo, le stesse potranno essere effettuate chiamando al numero telefonico 080/3036014.
Definizione Agevolata Controversie
Il Comune di Santeramo in Colle nell'ambito della Legge 29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023) ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2023 il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI E DEI CREDITI TRIBUTARI"
Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:
- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
Si può aderire al beneficio attraverso la presentazione di apposita istanza entro le scadenze regolamentari.
Diritti di pubblica affissione (DPA) e Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)
Il servizio delle pubbliche affissioni, assicura l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali.
Sono esenti dal pagamento di tali diritti tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali poste in essere dal Comune e da esso svolto in via esclusiva, nonchè ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
Il Servizio è gestito attualmente dall'Ufficio Tributi in P.zza Simone, 8 - Tel. 080/3028328
Tempi : I manifesti possono essere consegnati direttamente presso l'ufficio tributi o spediti. Devono giungere entro tre giorni la data di inizio affissione altrimenti è dovuto il diritto d'urgenza
Costi: Previsti dalla delibera di approvazione delle relative tariffe
Modulistica:
Modulo istanza pubblica affissione
Riferimenti Normativi:
Regolamento imposta Comunale Pubblicità e Affissione
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Elettorale
La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
L’Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna le liste elettorali che si distinguono in generali e sezionali.
Le liste elettorali generali comprendono tutto il corpo elettorale.
Imposta Municipale Propria - IMU
IMU: tutto quello che devi sapere
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.
I soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.
Calcola l'IMU clicca qui
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune.
Allegati:
Delibera_C.C._n._24_-_2016_TASI
Modulistica:
Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea
I cittadini stranieri dei paesi dell'Unione europea residenti a Santeramo in Colle possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo, del Sindaco e del Consiglio Comunale.
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte deve essere presentata:
- Per l'elezione Europea, non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
- Per le elezione amministrative comunali, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Documenti da presentare
- la domanda deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale
- La consegna della domanda può essere delegata ad altra persona che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente l'iscrizione
- è ammessa anche la presentazione via fax, allegando fotocopia di un documento di identità del richiedente
- l'iscrizione resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
Qualora la domanda non fosse accolta, il cittadino riceve dall'ufficio elettorale tutte le informazioni utili per l'inoltro di un eventuale ricorso da predisporre secondo la normativa vigente.
Liste elettorali - Consultazioni e copie
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica, storica o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
COME SI FA?
Richiesta in carta semplice, indirizzata al Sindaco, con specifica delle motivazioni, utilizzando il modello in calce alla pagina
Rateazione avvisi di accertamento tributi locali
Modulistica:
Istanza di rateizzazione
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Regime Patrimoniale - Comunione o separazione dei beni dei coniugi
Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni.
La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La scelta del regime patrimoniale è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.
Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti a un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato civile).
Riacquisto della cittadinanza italiana
Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.
Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
REQUISITI SPECIFICI
- Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
- Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale a santeramo)
Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.
Riacquisto a norma dell’art. 17
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
REQUISITI SPECIFICI
- Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83
COME SI FA?
La domanda si presenza sotto forma di istanza allo Sportello, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.
COSA OCCORRE?
- 1 marca da bollo da 16 euro (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Titolo di soggiorno
- Documentazione anagrafica da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana
- Passaporto straniero e documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera ovvero alla status di apolidia da produrre dall'interessato
- Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
- Residenza nel Comune di santeramo
Richiesta cittadinanza italiana
Sono previste le seguenti tipologie di certificazione, da richiedere presso l'ufficio elettorale:
- iscrizione alle liste elettorali e godimento dei diritti politici
- dichiarazione di svolgimento della funzione di componente di seggio elettorale
- certificato cumulativo (iscrizione alle liste elettorali, residenza, cittadinanza, stato di famiglia) rilasciato anche dall'ufficio anagrafe
Richiesta rilascio passaporti e permessi di espatrio
Il Passaporto è il documento indispensabile per la libera circolazione delle persone per viaggiare al di fuori dei paesi della comunità europea (o che hanno accordi particolari con gli stati membri).
Modalità di erogazione
La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:
- la Questura
- l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri
- l’ufficio postale
- l’ufficio comunale
Documentazione da presentare (modulistica, fototessere, certificati etc…)
- un documento di riconoscimento valido;
- 2 foto formato tessera identiche e recenti (attenersi strettamente alle indicazioni previste nel link per evitare il rigetto della foto da parte delle nuove macchine che valutano la correttezza del formato);
- 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto. Dal 1 settembre 2007 si utilizzeranno esclusivamente i contrassegni telematici;
- la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine.
Il versamento va effettuato sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
Se chi richiede il passaporto ha figli minori, anche non conviventi, è necessario che entrambi i genitori firmino, presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione, la dichiarazione di figli minori.
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
Rinnovo e proroga del Passaporto
Dal 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale.
Per chi avesse fatto il passaporto prima di quella data è possibile prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio, presentando la domanda presso i seguenti uffici:
- la Questura
- l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri
- l’ufficio postale
- l’ufficio comunale
Per il rinnovo del passaporto è necessario presentare la domanda e il vecchio passaporto.
Passaporto per minori
Il minore può viaggiare:
- fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare);
- fino a 16 anni, con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci;
- con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno;
-
Il certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza).
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
N.B. I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:
- passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006;
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma. I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare. Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.
allegati:
Atto assenso tra genitori |
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Come presentare le fotografie |
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Dichiarazione Coniuge |
Rilascio carte d'identità
La Carta d'Identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici, e altri dati ed elementi (lo stato civile, la cittadinanza, la professione, una fotografia, ecc.) utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce. La carta d'identità è rilasciata a partire dal quindicesimo anno d'età. Può essere rilasciata anche ai non residenti previo rilascio di nulla osta da parte del comune di residenza.
Modalità di erogazione
I cittadini residenti nel comune di Santeramo in Colle, devono recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe. Il rinnovo è possibile anche 180 giorni prima della scadenza di validità.
Documentazione da allegare (modulistica, fototessere, certificati etc…)
- 3 fotografie recenti formato tessera;
- presentare un documento di riconoscimento valido o la carta d'identita' scaduta da meno di sei mesi, oppure essere accompagnati da due testimoni maggiorenni che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi.
Attenzione:
Se chi richiede la carta e' un interdetto, occorre presentare anche una copia del provvedimento d'interdizione.
Per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di un Comune diverso da quello di Santeramo in Colle, occorre anche il nulla osta del Comune d'iscrizione. Tale nulla osta e' acquisito d'ufficio.
Per i cittadini residenti in altri comuni occorre acquisire d'ufficio, presso il Comune di residenza, il nulla osta al rilascio.
Note:
La carta d'identità valida per l'espatrio occorre per entrare sia nei paesi dell'Unione Europea che non hanno aderito al trattato di Schengen (Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Regno Unito e Svezia) e sia in: Cipro, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia, Principato di Monaco. Slovenia, Svizzera, e, solo per i viaggi turistici organizzati anche in Marocco, Tunisia e Turchia.
In caso di smarrimento o furto per ottenere un duplicato va presentato all’ufficio la denuncia fatta alle autorità di pubblica sicurezza e un altro documento identificativo in corso di validità.
Non è autocertificabile
Carta di Identità a domicilio per cittadini impossibilitati a recarsi presso gli uffici anagrafici
Solo per gravi motivi (malattia, invalidità etc.) si procede al rilascio della Carta d'identità al domicilio dell'interessato presentando un certificato medico
SERVIZIO IGIENE URBANA e TARI IN CHIARO
Qui di seguito i link ad AROBA4 e al servizio TARI IN CHIARO per il comune di Santeramo in Colle.
TARI - Tassa dei rifiuti
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 147/2013. La nuova tassa rifiuti sostituisce la Tarsu applicata dal Comune fino al 2013.
La TARI è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in esclusiva.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore ( proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie ). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal DPR n. 158 del 1999. Le tariffe della TARI sono determinate con delibera di Consiglio comunale e sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le prime sono costituite dalle abitazioni mentre le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze ( attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere ) .
In materia di TARI il Comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni . A tal fine si richiama quanto previsto dal Regolamento comunale IUC, per la parte riguardante la TARI, approvato con D.C.C. n. 33 del 30/09/2014.
Riferimenti normativi:
Regolamento TARI (valido fino al 31.12.2015)
Regolamento IUC (valido dal 01/01/2019)
Regolamento IUC (valido dal 01/01/2016 al 31/12/2018)
Modifiche al Reg. Tari - D.C.C. 45/2015
Delibera approvaz tariffe Tari 2020
DCC pef 2019 + allegato tariffe
Modulistica:
Richiesta riduzione/esenzione TARI per ISEE
Richiesta riduzione/esenzione TARI per U.D.