Accordo di separazione e divorzio in Comune

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

I coniugi se sono residenti in Santeramo in Colle possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Santeramo in Colle, per accedere al servizio, il matrimonio deve essere stato celebrato in questo Comune o, se celebrato all’estero, trascritto nei registri di stato civile di questo Comune.

I coniugi devono obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello stato civile, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio.

Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall’Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In ogni caso, l'Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell'accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

Tempi:

Dalla presentazione delll'istanza fino alla conclusione del procedimento divorzile: massimo 9 mesi

Costi:

È necessario versare un diritto fisso di € 16,00 al momento della dichiarazione

Comune di Santeramo in colle

P.zza Papa Giovanni Paolo II
70029 Santeramo in Colle (BA)
Tel. 080.3033303 - 080.3033304
Fax 080.3037333
E mail: statocivile@comune.santeramo.ba.it

Giorni, Orari per il Pubblico

dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 12.00
il Martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00

E' istituito il servizio di pronta reperibilità per le denunce di decesso nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali.