L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due aliquote distinte. La prima delle due componenti è relativa all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all’Irpef. La seconda è relativa all’aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e in grado di rappresentare un’aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef.
L’aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a unlimite massimo dello 0,8%. L’Irpef è pagata da tutti i contribuenti, fatta eccezione per quelli che sono già soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, a quelli che possiedono solo redditi esenti Irpef (o redditi soggetti a tassazione separata) e contribuenti che possiedono un reddito imponibile Irpef inferiore alle soglie minime contemplate.
Piazza Papa Giovanni Paolo II 70029 Santeramo in Colle (BA) Tel. 080.3033319 - 310 - 313 Fax: 080.3023710
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La Tassa, a seconda della tipologia di occupazione posta in essere dal contribuente, si divide in Permanente e Temporanea. La prima si verifica, se la durata dell'occupazione, è almeno pari ad un anno, avendo riguardo per la determinazione del periodo di occupazione al n° effettivo di giorni concessi nell'atto autorizzativo (questi ultimi dovranno essere almeno 365), e non alla scadenza di tale documento. La seconda quando la durata dell'occupazione è inferiore all'anno.
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Il Comune di Santeramo in Colle nell'ambitodella Legge 29.12.2022 n.197(Legge di Bilancio 2023) ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2023 il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI E DEI CREDITI TRIBUTARI"
Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina: - la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023; - la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
Si può aderire al beneficio attraverso la presentazione di apposita istanza entro le scadenze regolamentari.
Il servizio delle pubbliche affissioni, assicura l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali. Sono esenti dal pagamento di tali diritti tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali poste in essere dal Comune e da esso svolto in via esclusiva, nonchè ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
Il Servizio è gestito attualmente dall'Ufficio Tributi in P.zza Simone, 8 - Tel. 080/3028328
Tempi : I manifesti possono essere consegnati direttamente presso l'ufficio tributi o spediti. Devono giungere entro tre giorni la data di inizio affissione altrimenti è dovuto il diritto d'urgenza
Costi: Previsti dalla delibera di approvazione delle relative tariffe
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Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.
I soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.
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A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della L. 147/2013. La nuova tassa rifiuti sostituisce la Tarsu applicata dal Comune fino al 2013.
La TARI è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in esclusiva.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore ( proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie ). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal DPR n. 158 del 1999. Le tariffe della TARI sono determinate con delibera di Consiglio comunale e sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le prime sono costituite dalle abitazioni mentre le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze ( attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere ) .
In materia di TARI il Comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni . A tal fine si richiama quanto previsto dal Regolamento comunale IUC, per la parte riguardante la TARI, approvato con D.C.C. n. 33 del 30/09/2014.