Il Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’art. 114 del codice civile. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, celebra i matrimoni civili. Egli può delegare le relative funzioni a dipendenti comunali a tempo indeterminato abilitati o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed appositamente delegati dal Sindaco.
Con questo regolamento i matrimoni civili vengono celebrati esclusivamente nella Casa Comunale e, più precisamente, nell’ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
E' possibile far richiesta per tutti i giorni della settimana dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e inoltre anche il Martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi, su richiesta degli interessati, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione Comunale.
Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti feste: tutte le Domeniche; 1° e 6 Gennaio; la Domenica di Pasqua ed il giorno successivo; il 25 Aprile; il 1° Maggio; il 2 Giugno; il 15 Agosto; il 1° Novembre; l’8, il 25 e 26 Dicembre.
La celebrazione del matrimonio, nel giorno di sabato e negli orari differenti dallo schema su indicato, è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell’Amministrazione Comunale e previo pagamento dell’importo delle tariffe qui di seguito elencate:
Il Sabato mattina (dalle ore 09.00 alle ore 12.00) : € 50,00
Il Sabato pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) : € 100,00
Le predette tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda. Nella determinazione delle tariffe sono da considerarsi ricompresi a titolo di rimborso forfetario: il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, allestimenti, ecc,).
La richiesta relativa alla scelta della data, degli spazi e degli orari, deve essere inoltrata compilando l’apposito modulo (allegato “A” al presente Regolamento), all’Ufficio di Stato Civile del Comune, almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento presso la Tesoreria Comunale , dell’eventuale tariffa dovuta.
Dichiarazione degli sposi (e' stato predisposto un apposito modulo). L'ufficio procederà ad acquisire i documenti necessari. Occorre presentare la richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco della Chiesa, in Bari,di appartenenza di uno dei due nubendi. Decorsi undici giorni dall’affissione delle pubblicazioni, viene rilasciato nulla osta per la Chiesa (in caso di smarrimento del nulla osta e' necessaria la dichiarazione del Parroco che attesta lo smarrimento e chiede il rilascio del duplicato). Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di altra nazionalità occorre un suo documento di identità, nonché il nulla-osta rilasciato dal Consolato di appartenenza con sede in Italia.
Per le denunce di decesso che obbligatoriamente devono essere effettuate entro le ore 08,00 del giorno successivo a quello festivo, le stesse potranno essere effettuate chiamando al numero telefonico 080/3036014.
La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. L’Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna le liste elettorali che si distinguono in generali e sezionali. Le liste elettorali generali comprendono tutto il corpo elettorale.
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica, storica o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
COME SI FA?
Richiesta in carta semplice, indirizzata al Sindaco, con specifica delle motivazioni, utilizzando il modello in calce alla pagina
Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni. La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non vi sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La scelta del regime patrimoniale è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio. Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti a un notaio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato civile).
Procedimento che permette di riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla perduta, in riferimento ai casi stabiliti dalla Legge 91 del 1992.
Riacquisto dopo 1 anno di residenza - art.13 let.D
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe.
Riacquisto con dichiarazione - art.13 let.C
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Riacquisto dopo abbandono dipendenze estere - art.13 let.E
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
REQUISITI SPECIFICI
Certificazione o altra documentazione che provi l'abbandono della carica/servizio straniero
Residenza in Italia da almeno 2 anni (e attuale a santeramo)
Riacquisto per servizio militare o lavoro statale - art.13 let.A e B
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare.
Riacquisto a norma dell’art. 17
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
REQUISITI SPECIFICI
Aver perduto la cittadinanza a norma degli art. 10 e 11 L 555/12 o per non aver reso l'opzione prevista all'art. 5 L 123/83
COME SI FA?
La domanda si presenza sotto forma di istanza allo Sportello, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.
COSA OCCORRE?
1 marca da bollo da 16 euro (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
Titolo di soggiorno
Documentazione anagrafica da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana
Passaporto straniero e documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera ovvero alla status di apolidia da produrre dall'interessato
Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (non necessaria per riacquisto dopo 1 anno di residenza)
Sono previste le seguenti tipologie di certificazione, da richiedere presso l'ufficio elettorale: - iscrizione alle liste elettorali e godimento dei diritti politici - dichiarazione di svolgimento della funzione di componente di seggio elettorale - certificato cumulativo (iscrizione alle liste elettorali, residenza, cittadinanza, stato di famiglia) rilasciato anche dall'ufficio anagrafe
Il Passaporto è il documento indispensabile per la libera circolazione delle persone per viaggiare al di fuori dei paesi della comunità europea (o che hanno accordi particolari con gli stati membri).
Modalità di erogazione La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora: - la Questura - l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza - la stazione dei Carabinieri - l’ufficio postale - l’ufficio comunale
Documentazione da presentare (modulistica, fototessere, certificati etc…)
un documento di riconoscimento valido;
2 foto formato tessera identiche e recenti (attenersi strettamente alle indicazioni previste nel link per evitare il rigetto della foto da parte delle nuove macchine che valutano la correttezza del formato);
1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto. Dal 1 settembre 2007 si utilizzeranno esclusivamente i contrassegni telematici;
la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine.
Il versamento va effettuato sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. Se chi richiede il passaporto ha figli minori, anche non conviventi, è necessario che entrambi i genitori firmino, presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione, la dichiarazione di figli minori. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
Rinnovo e proroga del Passaporto Dal 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Per chi avesse fatto il passaporto prima di quella data è possibile prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio, presentando la domanda presso i seguenti uffici: - la Questura - l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza - la stazione dei Carabinieri - l’ufficio postale - l’ufficio comunale
Per il rinnovo del passaporto è necessario presentare la domanda e il vecchio passaporto.
Passaporto per minori Il minore può viaggiare:
fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare);
fino a 16 anni, con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci;
con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno;
Il certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza). Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. N.B. I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti: - passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006; - passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005; - passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario: - viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo; - rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni; - possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma. I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare. Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.
La Carta d'Identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici, e altri dati ed elementi (lo stato civile, la cittadinanza, la professione, una fotografia, ecc.) utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce. La carta d'identità è rilasciata a partire dal quindicesimo anno d'età. Può essere rilasciata anche ai non residenti previo rilascio di nulla osta da parte del comune di residenza.
Modalità di erogazione I cittadini residenti nel comune di Santeramo in Colle, devono recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe. Il rinnovo è possibile anche 180 giorni prima della scadenza di validità.
Documentazione da allegare (modulistica, fototessere, certificati etc…) - 3 fotografie recenti formato tessera; - presentare un documento di riconoscimento valido o la carta d'identita' scaduta da meno di sei mesi, oppure essere accompagnati da due testimoni maggiorenni che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi.
Attenzione: Se chi richiede la carta e' un interdetto, occorre presentare anche una copia del provvedimento d'interdizione. Per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di un Comune diverso da quello di Santeramo in Colle, occorre anche il nulla osta del Comune d'iscrizione. Tale nulla osta e' acquisito d'ufficio. Per i cittadini residenti in altri comuni occorre acquisire d'ufficio, presso il Comune di residenza, il nulla osta al rilascio.
Note: La carta d'identità valida per l'espatrio occorre per entrare sia nei paesi dell'Unione Europea che non hanno aderito al trattato di Schengen (Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Regno Unito e Svezia) e sia in: Cipro, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Norvegia, Principato di Monaco. Slovenia, Svizzera, e, solo per i viaggi turistici organizzati anche in Marocco, Tunisia e Turchia. In caso di smarrimento o furto per ottenere un duplicato va presentato all’ufficio la denuncia fatta alle autorità di pubblica sicurezza e un altro documento identificativo in corso di validità.
Non è autocertificabile
Carta di Identità a domicilio per cittadini impossibilitati a recarsi presso gli uffici anagrafici Solo per gravi motivi (malattia, invalidità etc.) si procede al rilascio della Carta d'identità al domicilio dell'interessato presentando un certificato medico