Venerdì, 30 Giugno 2023 12:34

Ordinanza sindacale n.20 - Modifica temporanea orari accesso degli operatori commerciali all'area mercatale

IL SINDACO

Premesso che:
- a causa della necessità di effettuare lavori presso l'area mercatale di via P. Sette e zone limitrofe, a partire dal 29 giugno u.s., le attività mercatali sono state temporaneamente trasferite presso numerose vie poste sul lato di Via A. Frank verso il centro abitato;
- trattasi di zona ad alta intensità abitativa.

Considerato che sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini residenti, disturbati nel loro riposo dall'inizio delle attività di montaggio delle attrezzature necessarie alle attività commerciali poste in essere dagli stessi operatori, iniziate all'incirca alle ore 6:00, come previsto all'art. 29 comma 1 del Documento Strategico del Commercio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 14.12.2021.
Rilevato che, a norma del comma 5 dello stesso art. 29 del D.S.C., "con specifica ordinanza possono essere disposti orari diversi da quelli innanzi indicati" in ossequio all'art. 12 comma 4, lett. d), punto 7 della Legge regionale Puglia n. 24 del 16.04.2015 la quale dispone che i Comuni determinano le giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati, gli orari di vendita, le varie sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari. 

Ritenuto di dover far proprie le ragioni dei residenti nelle vie costituenti la nuova area mercatale, sia pur temporanea.

Visti:
- il D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998;
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.,

ORDINA

di modificare temporaneamente l'orario di accesso all'area mercatale per posizionamento di veicoli, banchi, attrezzature e merci destinate alla vendita, dalle ore 6:00 alle ore 7:00.
L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge o il regolamento non dispongano diversametne, sono punite con una sanzione pecuniaria di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria ove il fatto assuma rilevanza penale. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 
La presente ordinanza verrà trasmessa alle Forze di Polizia locale per la verifica della sua osservanza.
Contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione al T.A.R. ai sensi del D. Lgs. 104/2010 oppure - alternativamente - entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.


Dalla Residenza Municipale, 30 giugno 2023

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Luciano Casone