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Imposta Municipale Propria - IMU

IMU: tutto quello che devi sapere

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L’IMU si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

I soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.

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NOTIZIE CORRELATE 

- INFORMAZIONI PER VERSAMENTO IMU 2020 (03/06/2020) 

L Ufficio tributi comunale informa che è in scadenza il 16 Giugno il pagamento della prima rata di acconto della IMU 2020. Si ricorda che a partire da questo anno corrente ai sensi della Legge 160/2019 -  comma 780 - è abolita la TASI.  La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell imposta dovuta per l intero anno sarà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote che approverà il Comune di Santeramo in Colle.

SCADENZA VERSAMENTO SALDO IMU 2020

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all’anno 2020. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune  con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

NOTA BENE 1 - DECRETO AGOSTO
Ai sensi dell’art. 78, c. 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOTA BENE 2 - DECRETO RISTORI - D.L. 137/2020

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

NOTA BENE 23 - DECRETO RISTORI BIS
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149

·        articolo 1 “Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137”
per sostenere ulteriori attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene sostituito, ampliando, l'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che cancella per le attività ivi indicate la seconda rata IMU sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

·        articolo 5 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ”zone rosse”.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune.

Allegati:

Delibera_C.C._n._24_-_2016_TASI

Delibera_C.C._n._23_-2016_IMU

Modulistica:

Regolamento IMU 2023

Regolamento IMU 2021

Valori aree 2021

Regolamento IMU 2020

Modello dichiarazione IMU

Istanza riduzione IMU per inagibilità

Aliquote IMU 2020

Aree edificabili 2020

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